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02 ottobre 2024
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La nuova tutela delle vittime di violenza domestica e di genere: legge 69/2019

Codice rosso, braccialetto elettronico, stalking, aggressioni con l’acido, revenge porn.

Francesco Provinciali * - 21.09.2019
Franco Gabrielli

La legge 19 luglio 2019 n.69, recante modifiche al codice penale e a quello di procedura penale, introduce nuove norme in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Legge che è stata pubblicata sulla G.U. 173 del 25 luglio 2019 ed è entrata in vigore il 9 agosto u.s.

La crescita esponenziale di reati connessi alla materia di cui la normativa di modifica e aggiornamento si occupa e il loro superarsi in efferatezza e crudeltà ha evidentemente indotto il legislatore ad assumere questo provvedimento che pare interessante riassumere al fine di evidenziare al lettore ciò che d’ora in poi – fino a nuove disposizioni legislative – varrà in materia di individuazione e punibilità dei reati stessi.

In tema di indagini la polizia giudiziaria sarà tenuta ad attivarsi immediatamente comunicando al PM eventuali notizie di reato, anche per le vie brevi. A sua volta il PM dovrà ascoltare entro tre gg la presunta vittima, per la quale il tempo per presentare denuncia-querela sarà ora di 12 mesi.

Negli ospedali il Pronto soccorso dovrà attrezzarsi prevedendo un codice rosso per le violenze di genere, in modo da facilitare i tempi di valutazione clinica e conseguentemente i provvedimenti protettivi da assumere a tutela delle vittime, di competenza dell’autorità giudiziaria.

Sempre in tema di violenza di genere, gli uomini raggiunti da un provvedimento di allontanamento e divieto di avvicinarsi alla vittima dovranno indossare un braccialetto elettronico che ne consenta la reperibilità: eventuali violazioni di questa misura cautelare saranno puniti con una reclusione fino a due anni.

Nei casi di maltrattamento in famiglia vengono estese ed applicate le norme del codice antimafia relative alla sorveglianza speciale e all'obbligo di dimora in un altro comune per l'uomo violento. È inoltre previsto un inasprimento delle pene per il reato dei maltrattamenti domestici: la pena della reclusione viene elevata da tre a sette anni e può essere ulteriormente aumentata se la violenza è avvenuta in presenza o a danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità o se il fatto è stato commesso con armi.

I reati di violenza sessuale sono indubbiamente i più abominevoli e purtroppo frequenti: molti non vengono denunciati per timori di ritorsioni o per vergogna. Le nuove disposizioni prevedono tuttavia un inasprimento delle pene: nei casi di violenza sessuale perpetrata con violenza o minaccia   la pena viene elevata in un range che va dai 6 a 12 anni mentre per la violenza di gruppo la pena massima è aumentata fino a 14 anni di reclusione; nei casi di violenze in danno di vittime minori la pena massima è aumentata fino a 24 anni di reclusione. “Il minore di 18 anni, e questo è molto importante, è sempre considerato vittima del reato, sia che assista alla violenza sia che la subisca", ha spiegato la relatrice Ascari. Inoltre, per gli atti sessuali con minorenni "la procedibilità” è sempre d'ufficio. Non è dunque più necessaria la presentazione della denuncia-querela dei genitori".

Il reato di stalking, purtroppo altrettanto frequente, prevede con la legge 69 un elevamento dei limiti precedenti (da sei mesi a 5 anni di reclusione) che diventano ora da un minimo di un anno e fino a 6 anni e 6 mesi.

La reiterazione del reato agito con l’uso di acido per sfregiare la vittima ha indotto il legislatore a prevedere un caso specifico, con la reclusione da 8 a 14 anni e l’ergastolo se il fatto ha procurato la morte della vittima.

È stato introdotto l’art. 558-bis “Costrizione o induzione al matrimonio”. È punibile con la reclusione fino a 5 anni (6 se è coinvolto un minore) chi induce un'altra persona a sposarsi (anche con unione civile) usando violenza, minacce o approfittando di un'inferiorità psico-fisica o per precetti religiosi.

Viene inoltre introdotto l’art. 612-ter  “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, (ciò che in gergo giornalistico viene definito  reato di 'revenge porn')  che punisce chiunque “invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda” fotografie o video a contenuto sessualmente esplicito di una persona senza il suo consenso; chi commette tale reato è punito con la pena da 1 a sei anni di reclusione e da 5mila a 15mila euro di multa, la con previsione di ulteriori circostanze aggravanti se l'ex partner agisce attraverso i social o i mezzi di diffusione tecnologica.

L’inasprimento delle pene introdotte dalla citata legge 69/2019 è ampiamente motivato dalla crescita esponenziale di reati a sfondo sessuale, prevalentemente commessi in danno di minori o di donne, ciò che li rende particolarmente abbietti e meritevoli di sanzioni severe. Ovviamente questi provvedimenti restrittivi hanno anche un intendimento di prevenzione: speriamo che le nuove norme raggiungano soprattutto questo risultato nei confronti di crimini sempre più frequenti e odiosi.

Purtroppo se dovessimo misurare l’efficacia preventiva di queste misure restrittive che inaspriscono le pene il risultato sarebbe deludente.

Nel giro di pochi giorni si sono verificati diversi casi di femminicidio: una donna uccisa a coltellate in casa a Milano dal marito (che ha tentato di fuggire e investire i carabinieri che gli davano la caccia), il delitto del piacentino (un uomo che corteggiava una ragazza più giovane di 20 anni, l’ha invitata a cena e – respinto nelle sue avances- l’ha uccisa nei pressi di un casolare di campagna e ne ha sepolto il corpo, poi si è reso irreperibile e fuggiasco per oltre venti gg. Fino ad essere individuato e arrestato). Subito dopo una ragazza violentata ripetutamente in piena notte nel ragusano da un uomo 26enne che l’aveva fermata mentre lei guidava, affannato e affranto mentre diceva che la moglie stava male e lui voleva un aiuto per soccorrerla.

Si tratta, tanto per cambiare, di un pregiudicato, già condannato per sequestro di persona, violenza sessuale aggravata e rapina. Infine la torbida vicenda della ragazza che ha denunciato di essere stata tenuta ostaggio in una casa al mare a Marina di Bibbona, stuprata e violentata contro la sua volontà da quattro ragazzi, allo stato indagati, tra i quali pare fosse presente Ciro Grillo, figlio del noto comico Beppe.

Sono solo gli ultimi casi di un elenco infinito di delitti molti dei quali non ancora risolti o rimasti impuniti.

Insomma la sensazione è che la violenza di genere, premeditata o frutto di istinto e perdita di controllo, non sia attenuata da un aggravamento delle pene e che sussista un’alea di sicumera nel farla franca senza essere scoperti, con l’aggiunta di una diffusa sensazione di impunità che favorisce la reiterazione dei reati: nel sentire comune si percepisce una giustizia incerta, lenta e titubante, a volte cervellotica e vittima di codicilli e corollari che impediscono di focalizzare e punire severamente i carnefici.

Attenuanti generiche, dubbi e incertezze procedurali, interpretazione a volte diverse tra magistrati e poi le lentezze dei processi, il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere al giudice inquirente anche di fronte all’evidenza dei fatti, le versioni diverse fornite dagli accusati che costringono ad allungare i tempi e che ingolfano e confondono i procedimenti giudiziari.

Forse non basta ancora ciò che recentemente è stato assunto come deterrente a questi crimini contro le donne, molti dei quali avvengono tra le mura domestiche.

Occorrono pene esemplari, severe, da espiare senza se e senza ma.

Il buonismo, il perdonismo, lo scandaglio introspettivo della personalità del reo che risale fino alla sua prima infanzia per cercare cause recondite, motivazioni e spiegazioni al comportamento delittuoso che – a posteriori- non ottengono altro risultato che l’ingiustizia protratta, mentre si assiste al folclore dei palloncini liberati al cielo e si ascoltano invocazioni di verità e giustizia che sovente restano senza esito per sempre – lasciano un senso profondo di incompiutezza e di ingiustizia.

E il refrain dell’incapacità di intendere e di volere, che fa legittimamente parte del diritto di difesa, andrebbe vagliato con estremo rigore e richiesto con pudico buon senso.

Senza cadere nella perniciosa deriva di una “bulimia normativa”, come l’ha definita il capo della Polizia Franco Gabrielli – cioè di una eccessiva proliferazione legislativa che genera confusione e sovrapposizioni dispositive - si avverte la necessità di una coraggiosa riforma che passi attraverso pene certe e deterrenti.

E’ quindi la certezza della pena l’ubi consistam del problema.

Il nuovo governo è chiamato a dare risposte a queste invocazioni e a questi interrogativi, affinché vittima e carnefice non abbiano a confondersi in una narrazione processuale o di cronaca che intorbidisce la realtà, la annacqua, la allunga e la distorce, lasciando interrogativi ed ombre sulla dinamica dei fatti.

Nessuno tocchi Caino, va bene: ma anche per Abele, soccombente e soppresso, qualche spiegazione convincente la si deve pure trovare.

 

 

 

 

* Ex dirigente ispettivo MIUR