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La Corte Costituzionale dichiara illegittima la normativa della provincia autonoma di Trento che richiede la residenza di dieci anni sul territorio nazionale per le prestazioni in materia di edilizia residenziale pubblica
Il primo colpo di piccone alla legislazione autonoma che genera situazioni di differenziazione di ‘status’ è stato dato e per ora riguarda l’edilizia residenziale pubblica nella Provincia di Trento. Le Sentenze della Consulta sono orientate a valutare le leggi ordinarie in rapporto al principio giuridico della loro costituzionalità. Dal sito della Corte Costituzionale si riporta uno stralcio della sentenza emessa il 3 gennaio 2025 che aprirà ad una riconsiderazione della materia abitativa sull’intero territorio nazionale.
“La Corte costituzionale, con la sentenza numero 1, ha dichiarato, in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, l’illegittimità costituzionale degli articoli 5, comma 2-bis, e 3, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005, numero 15, nella parte in cui richiedono, per l’assegnazione dell’alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo. (omissis)
Con riferimento a prestazioni che assicurano un’esistenza dignitosa e sono funzionali alla piena realizzazione della persona umana e all’effettivo esercizio degli altri diritti costituzionali, la previsione del requisito della residenza di dieci anni sul territorio della nazione non è sorretta da