Ultimo Aggiornamento:
02 ottobre 2024
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Da dove nascono i diritti?

Fulvio Cortese * - 02.04.2016
Unioni Civili

L’approvazione da parte del Senato del tanto discusso ddl Cirinnà (Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili) ha rinfocolato un dibattito ben più ampio e risalente, quello sui nuovi diritti e sul possibile arricchimento progressivo e indefinito del loro catalogo. È tema noto, complesso, fonte di numerose riflessioni da moltissimo tempo, e non solo nel nostro Paese. Nonostante ciò, sembra che il tono e il livello dell’opinione pubblica non riesca mai ad affrancarsi dalle pregiudiziali, quasi elementari, che ne impediscono una compiuta maturità.

Non solo si assiste allo scontro fra vere e proprie tifoserie. Si può osservare anche come questa opposizione radicale derivi dalla facile polarizzazione cui conducono due impostazioni fondamentali: da un lato, quella di chi sostiene le istanze di un accrescimento libero e sempre perfettibile degli orizzonti cui gli individui e le loro organizzazioni possono tendere; dall’altro, quella di chi ribadisce comunque l’esistenza di confini non superabili, in ragione del richiamo di una vita buona che è sempre frutto dell’equilibrio e che rischia di essere travolta dalle aspirazioni unilaterali di singoli gruppi. È quasi inutile evidenziare che nel primo caso le parole d’ordine sono libertà ed eguaglianza, e che nel secondo caso, invece, ci si riferisce spesso alla natura, alla responsabilità e all’esistenza di doveri irrinunciabili. Come se sposare la prima posizione comportasse automaticamente il superamento dell’idea del limite (in forza delle capacità via via più profonde che l’uomo ha conquistato nei confronti della comprensione e della modificazione del mondo) e accadere alla seconda significasse il programmatico congelamento dei diritti di alcuni a favore dei diritti di altri (in virtù dell’evocazione sostanziale di un elementare bisogno di coesione tra coloro che fanno parte del medesimo contesto sociale).

Il fatto è che, nello Stato costituzionale democratico, il pieno accoglimento di una sola delle due prospettive sarebbe del tutto fuori strada. Lo sarebbe quanto alla seconda, perché l’essenza dello Stato democratico è la trasformazione dell’ordine economico-sociale. Ma lo sarebbe anche quanto alla prima, poiché la Costituzione, che pure riconosce alle maggioranze politiche un ruolo naturalmente propulsivo, obbliga anche il legislatore ad operare dei ragionevoli bilanciamenti tra i diritti e gli interessi che si contrappongono volta per volta, e perché, sempre nella stessa cornice, il perseguimento dell’eguaglianza è obiettivo necessariamente relativo, che si realizza nel rispetto del pluralismo. I diritti, dunque, non possono nascere dalla sopraffazione che deriverebbe dal successo, anche solo momentaneo, della volontà di aderire all’una o all’altra prospettiva.

In un breve e recente intervento (La vera radice dei diritti), comparso sul Corriere della Sera, Ernesto Galli della Loggia sembra sostenere che una simile razionalizzazione del potere delle maggioranze politiche non sia mai completamente realizzabile e che neppure le corti costituzionali sarebbero idonee allo scopo, poiché si tratta sempre di “giudici con loro idee, destinate inevitabilmente a cambiare anch’esse nel corso del tempo”. Al di là del rilievo che, tradizionalmente, è innanzitutto la legge a manifestare invariabilmente una rapida obsolescenza, è bene ricordare che è proprio il ruolo significativo dell’interpretazione giurisprudenziale – come di tutte le altre sedi in cui si dice e si applica il diritto – a dimostrare il contrario, e ciò specialmente nelle ipotesi in cui si debba attribuire un senso prescrittivo ai principi costituzionali, ossia alle fonti prime della razionalizzazione sopra descritta.

Riprendendo le chiare parole di un autorevole costituzionalista (Sergio Bartole, La Costituzione è di tutti, Bologna, 2011, 146 ss.)., si può constatare che “i principi costituzionali (...) esprimono posizioni e interessi che non si vogliono oggetto di una generale condivisione e restano fra loro distinti e contrapposti e, quindi, non si fondono in un tutto confuso e indeterminato, ma esigono generale e doveroso rispetto”. Essi “sono in effetti destinati a convivere uno accanto all’altro nella misura in cui le rispettive domande sociali e politiche trovino accoglienza e soddisfazione attraverso gli interventi delle autorità di volta in volta chiamate a dare applicazione alla Costituzione”. Ma c’è dell’altro: “Non è detto che questi interventi debbano necessariamente coordinarsi gli uni con gli altri al fine di comporre, per rispondere alle logiche di sistema proprie della tradizionale dottrina giuridica, un sistema armonico e coeso. È ben possibile che anche a valle della Costituzione l’ordinamento si riveli e resti conflittuale e frammentato”. In definitiva: “Normazione per principi e garanzia della giustizia costituzionale assicurano, quindi, la tenuta nel tempo del compromesso in cui si esprime il pluralismo della moderna società postindustriale, e costituiscono, dunque, gli elementi tecnici costitutivi dell’altrimenti generica tipologia della costituzione di compromesso».

Si può ribadire, allora, che, nello Stato costituzionale democratico, la questione dei diritti non è mai questione di pura volontà politica, poiché quella volontà – che peraltro non è mai così monolitica come appare, risultando quasi sempre il frutto di negoziazioni più o meno istituzionalizzate…  – è chiamata a confrontarsi, circa l’interpretazione e lo svolgimento dei relativi principi costituzionali, con altre prerogative: con quelle dei giudici costituzionali, in primis; ma anche con quelle degli altri giudici o della pubblica amministrazione o di altre istituzioni pubbliche o, ancora, dei singoli cittadini. Più in generale, nello Stato costituzionale democratico, la volontà politica non fa più sintesi assoluta, ma è chiamata a formulare proposte ragionevoli e sostenibili; proposte che, poi, specialmente quando si tratta di diritti, non hanno come unico interlocutore il diritto nazionale (quello, cioè, determinato da quella volontà), ma hanno come ulteriore elemento di raffronto il diritto che, nei limiti in cui ciò sia stabilito dalla Costituzione, lo Stato si è obbligato a rispettare sul piano sovranazionale, e quindi, e non solo per l’Italia, il diritto dell’Unione europea e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Del resto il costituzionalismo – che è, questo sì, la vera radice dei diritti – non appartiene al dominio di volontà autosufficienti e confinate all’interno dello Stato.

 

 

 


* Professore Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università di Trento