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27 marzo 2024
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Le divergenti concezioni delle autonomie speciali

Ugo Rossi * - 30.05.2015
Sicilia e Trentino Alto Adige

Le autonomie speciali in Italia prendono le mosse da storie distinte Regione per Regione e da esigenze molto diverse. Considerarle come un mondo unico, uniforme, è quanto di più sbagliato. Lo è persino dal punto di vista istituzionale, se si fa attenzione a come si sono evolute le loro competenze nel corso del tempo, e lo è soprattutto dal punto di vista della loro ragion d’essere e del loro effettivo modo di operare.

Prendiamo da un lato, per esemplificare il ragionamento, il Trentino-Alto Adige e dall’altro la Sicilia.L’autonomia dell’Alto Adige nasce dalle controversie post-belliche: era la modalità più saggia ed efficace per garantirne sia l’appartenenza all’Italia sia il bisogno di autonomia territoriale, intesa come forma di autogoverno. Lo stesso, sia pure con mutate caratteristiche etniche, vale per l’autonomia del Trentino. Comuni vicende storiche, comuni vocazioni all’autogoverno, comuni dotazioni di quel capitale sociale, istituzionale e comunitario, essenziale per un concreto, responsabile e fruttuoso esercizio di autonomia materiale, e non solo giuridica.

Perla Siciliala storia è diversa e risale alla delicata situazione che si era creata prima e dopo l’Unità d’Italia. Situazione che innescò la decisa richiesta di un intervento risarcitorio, di una compensazione per i «danni» subiti, proprio attraverso il processo di unificazione nazionale. Senza entrare nel merito delle complesse questioni storiche e politiche che hanno generato e accompagnato la vicenda, qui è importante sottolineare che lo Statuto di autonomia della Sicilia, il più ampio e dotato dei regimi speciali, almeno sul piano potenziale, è fondato sulla rivendicazione di ampie competenze di autogoverno non sostenute solo dai gettiti fiscali della ricchezza prodotta in Regione, ma anche da una quota di risorse aggiuntive commisurata all’entità dei danni subiti dall’isola dopo l’unificazione.

I due modelli, quello del Trentino-Alto Adige e quello della Sicilia, sono fondamentalmente diversi in quanto il primo è sostenuto da una concezione dell’autonomia intesa come autosufficienza e libertà di gestire le proprie competenze, avvalendosi di un’ampia quota, i nove decimi, delle risorse prodotte sul territorio. Il secondo è di fatto la sommatoria di due requisiti che si sovrappongono: sostenere le competenze di autogoverno non solo con la totalità, i dieci decimi, del gettito fiscale localmente riscosso, ma anche con una quota compensativa correlata al danno subìto dall’unificazione.

L’evoluzione delle due esperienze ha seguito, ciascuna per il suo verso, queste due diverse impostazioni. Nel caso del Trentino e dell’Alto Adige, nel corso del tempo c’è stato un susseguirsi di accordi con lo Stato centrale allo scopo di trasferire sempre maggiori competenze alle due Province autonome, con il vincolo di esercitarle con le proprie dotazioni finanziarie. Nel caso di scelte o modalità di gestione che dovessero comportare l’impiego di risorse aggiuntive, l’autonomia non potrebbe in alcun modo rivendicare integrazioni, compensazioni o aiuti in qualunque altra forma da parte dello Stato nazionale. Nel caso della Sicilia, non sono mai state negoziate competenze aggiuntive a carico del bilancio regionale, ma non sono state esercitate neppure tutte quelle previste dallo Statuto, lasciando allo Stato il compito di gestirle e di sostenerne i relativi costi.

I due modelli hanno creato così due concezioni profondamente diverse. In un caso l’autonomia si è venuta configurando come lo strumento istituzionale attraverso cui auto-governare il proprio sviluppo in modo responsabile e sostenendone direttamente i costi. Nell’altro, si è finito per prescindere sia dalle funzioni realmente esercitate, che dall’esigenza di incidere significativamente sulle efficienze territoriali, e quindi sulle capacità di sviluppo dell’isola.

Sul piano giuridico e operativo, la distinzione fra i due modelli ha portato, nel primo caso, a una precisa distinzione di competenze e finanziamenti tra Stato e Province autonome, senza intrecci impropri di compiti e responsabilità. Nel secondo a una sovrapposizione fisiologica tra livello nazionale e livello locale, sia nelle funzioni da esercitare, che nella titolarità dei rispettivi finanziamenti.

In questa sede si preferisce prescindere da valutazioni di merito sull’opportunità o meno di far coesistere questi due modelli dentro l’alveo più generale delle Autonomie Speciali. L’importante e non considerarli come se fossero entità consimili da trattare in modo “lineare” e “acritico”.

 

 

 

 

* Presidente Provincia Autonoma di Trento