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20 aprile 2024
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Much ado about nothing: a proposito del dibattito sull’Italicum

Pasquale Pasquino * e Sara Lieto ** - 04.12.2014
Italicum

Si discute da qualche giorno sui media della costituzionalità/incostituzionalità delle legge elettorale proposta dal governo per la Cameradei deputati (vulgo: Italicum). Interviste sui quotidiani e audizioni presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica hanno creato sul tema qualche confusione. Certo ognuno può considerare incostituzionale una norma di legge in base alle sue preferenze ed alla sua personale interpretazione della Costituzione italiana (non particolarmente esplicita sul tema in questione). Ma decisioni di questo genere sono compito istituzionale della Consulta. Questa peraltro è un organo “passivo”, come si dice nel gergo giuridico. Per esprimersi sulla costituzionalità o meno di una norma, essa deve essere “adita” /interrogata. Un soggetto giuridico (un giudice nella fattispecie) autorizzato a sollevare la questione dinanzi alla Corte costituzionale deve promuovere l’azione dell’organo garante della Costituzione. Ora, questo fondamentale dettaglio è scomparso, sommerso dal dibattito giornalistico.

In verità, le numerose ipotesi di incostituzionalità del disegno di legge elettorale – che in questi giorni si sono particolarmente intensificate – oltre che venire sviluppate su un disegno di legge che ancora non ha compiuto del tutto il suo iter (circostanza questa in parte comprensibile, in una prospettiva di miglioramento del testo), sembrano non tenere conto della lezione fondamentale della sentenza n. 1 del 2014 e cioè che una legge elettorale può anche (come è accaduto) essere dichiarata incostituzionale ma senza incidere sul parlamento eletto con quelle regole. Come è noto, infatti, la sentenza n. 1 del2014 haritenuto le elezioni svolte con quelle regole un «fatto compiuto», per cui su di esse alcun effetto ha potuto produrre la dichiarazione di incostituzionalità.

Ma ritorniamo al dibattito in corso. Immaginiamo che la legge elettorale (nella versione approvata alla Camera e che tanti dubbi di costituzionalità alimenta) venga approvata ed entri in vigore, in tale ipotesi il controllo di costituzionalità potrebbe essere attivato solo attraverso un ricorso in via incidentale, cioè nell’ambito di un giudizio e da parte di un giudice. Dunque, l’ipotesi più realistica è che un eventuale controllo di costituzionalità di questa legge (che possa fugare in via definitiva dubbi e perplessità) possa realizzarsi solo ad elezioni (con quelle regole) avvenute e dunque non possa che riproporsi un «Bozzi bis» (formula di sintesi dal nome del cittadino elettore, che – come è noto – ha promosso l’azione di accertamento del diritto di voto dinanzi al Tribunale di Milano, da cui ha avuto poi origine, dopo peraltro alcuni anni, il giudizio di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 270 del 2005). Si realizzerebbe, in altre parole, la medesima ipotesi, per cuila Cortedichiara la legge incostituzionale ma con nessun effetto sull’organo rappresentativo eletto con quelle regole. Dunque, ancora una volta, un monito per il futuro al legislatore ed un problema di costituzionalità che resta «aperto»!

Per una soluzione a questo tipo di inconveniente, sarebbe dunque auspicabile che proprio il disegno di legge di revisione costituzionale del governo possa rapidamente essere approvato. Infatti, tra le disposizioni previste vi è quella del controllo preventivo di costituzionalità della legge elettorale, che prima della sua promulgazione può essere sottoposta al giudizio di legittimità su ricorso motivato presentato da almeno un terzo dei componenti di una Camera, con l’indicazione degli specifici profili di incostituzionalità.

Forse, bisognerebbe riflettere su come risolvere i problemi di costituzionalità, piuttosto che paventarli, anche perché sarebbe diabolico (errare succede, perseverare sarebbe meglio no) ritrovarsi di nuovo con un parlamento eletto ed al tempo stesso operante, nonostante la dichiarazione di incostituzionalità da parte della Consulta.

 

 

 

 

* Distinguished Professor in Politics and Law, at New York University

** Assegnista di ricerca in Diritto pubblico, Università di Napoli Federico II